Art. 6.
(Disciplina delle elezioni primarie).

      1. Le elezioni primarie si tengono a scrutinio segreto.
      2. Gli statuti dei partiti politici determinano i criteri di ripartizione delle spese di organizzazione delle elezioni primarie tra gli organi territoriali di ogni partito.
      3. Gli statuti dei partiti politici assicurano pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature, anche tramite la previsione di quote minime o massime.
      4. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali.
      5. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
      6. Unitamente alla richiesta di indizione delle elezioni primarie di cui all'articolo 7, comma 1, ciascun partito politico adotta un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale che assicuri condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese.